Proposte di modifica al Disegno di Legge Regionale sul “sistema idrico integrato in Campania”

27 febbraio 2014

Proposte di modifica al Disegno di Legge Regionale

sul “sistema idrico integrato in Campania”

La UIL Campania e la UIL TEC Campania, in riferimento al disegno di legge per il “riordino del sistema idrico integrato in Campania”, ritengono innanzitutto di dover ribadire la necessità di un legiferazione chiara da parte del Governo nazionale su tale tematica.

Il vuoto normativo nazionale, infatti, è la prima causa, in Campania, e non solo, di situazioni confuse e non efficaci.

Per questo si invita la Commissione Consiliare Regionale all’Ambiente della Regione Campania a farsi promotrice, insieme alle parti sociali, coinvolgendo l’intera Giunta Regionale ed i Gruppi Consiliari, di maggioranza ed opposizione, del Consiglio Regionale della Campania, affinché la sistemazione normativa, rispettosa anche del risultato dei Referendum scorsi, diventi fra le priorità del Governo in carica.

Naturalmente vi è la necessità anche per la nostra regione di una legislazione di riferimento, che però, data l’importanza della tematica in oggetto, preveda la partecipazione delle parti sociali, dei cittadini e delle associazioni, che non sia una pura formalità.

A tal proposito UIL e UIL TEC Campania, pur apprezzando lo sforzo di ascolto fatto dalla Commissione Consiliare Regionale all’Ambiente della Regione Campania, ritengono che questo non sia sufficiente.

Nel merito del Disegno di Legge regionale, si ritiene necessario,  la creazione di un Osservatorio sul sistema idrico integrato che veda la partecipazione delle comunità locali, dei cittadini, attraverso le associazioni, le parti sociali, i forum del settore, che abbia un ruolo di indirizzo e di proposta.

In riferimento alle questioni legate al personale in servizio presso i gestori del servizio idrico integrato, si chiede la creazione di un apposito articolo nel disegno di legge regionale: “Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. Il contratto collettivo da applicarsi è quello unico di settore gas/acqua.

Inoltre:

sulla gestione “accentrata” delle risorse idriche strategiche da parte della Regione, bisogna intervenire sui meccanismi normativi previsti per la gestione “accentrata” delle risorse strategiche da parte della Regione. Com’è noto, per i servizi di adduzione e captazione delle risorse idriche dichiarati di rilevanza strategica, è prevista la gestione unitaria a livello regionale; in particolare, il comma 2 dell’art. 4 del d.d.l in questione, prevede per i servizi di captazione e adduzione di rilevanza strategica regionale, le seguenti competenze regionali: a) approvazione dei progetti, delle opere e degli interventi; b) scelta del modello gestionale nell’ambito delle forme previste dalla normativa nazionale e comunitaria; c) adozione di direttive per lo svolgimento dei suddetti servizi, in conformità di quanto predisposto dalla normativa statale e dalle delibere dell’autorità nazionale di settore; d) approvazione della proposta di tariffa del servizio idrico integrato, determinata sulla base delle componenti di costo, inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione, definite dall'autorità nazionale di settore; e) predisposizione di un piano operativo di emergenza per l'approvvigionamento idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di crisi idropotabile, sentita l’assemblea d’ambito.

Tale disposizione normativa si pone in contrasto con il principio, previsto nello stesso disegno di legge, all’art. 3, di separazione tra I’esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quello di gestione.

La modifica al d.d.l. deve riguardare la “governance” dei servizi di captazione ed adduzione dichiarati di rilevanza strategica nazionale, al fine di evitare che su di uno stesso soggetto istituzionale si concentrino sia le funzioni di programmazione sia quelle di gestione. Per questo bisogna intervenire sugli artt. 3 e 4 del d.d.l. al fine di

a) ripristinare in concreto una separazione di funzioni per tutti gli impianti, evitando la differenziazione tra quelli di serie A e di serie B,

b) lasciare alla Regione i compiti di pianificazione, coordinamento e controllo,

c) individuare un altro soggetto istituzionale per i compiti di gestione, anche al fine di favorire una maggiore partecipazione alla “governante” del settore di tutti gli attori istituzionali coinvolti, dimostrando in tal modo anche una maggiore sensibilità rispetto agli esiti del referendum sull’acqua.

Sulla Ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali, il disegno di legge individua la delimitazione geografica dei nuovi ATO, prevedendo una tripartizione del territorio regionale campano: Ato irpino-sannita, ambito ottimale del Sele, maxi “Ato” napoletano allargato a Caserta. Tale ripartizione sembra ispirata a criteri non già di razionalità geografica, quanto piuttosto di mera opportunità politica. La stessa si pone in palese contrasto con il criterio dei bacini idrografici, che dovrebbe sovrintendere alla materia, nonché ai principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

La modifica al d.d.l. deve allora riguardare anche la ripartizione degli ambiti territoriali, in un’ottica che salvaguardi i principi soprarichiamati, tenendo conto anche della necessità di raccordare tale realtà con il processo relativo all’istituenda Città metropolitana, ovvero con il d.d.l. Del Rio che da qui a pochi mesi imporrà di fatto ambiti (bacini metropolitani), nei quali la gestione dei servizi pubblici locali avverrà attraverso consorzi per una migliore e più sostenibile erogazione del servizio.

Sui meccanismi di funzionamento degli ATO, il disegno di legge regionale prevede dei meccanismi di funzionamento degli ATO alquanto macchinosi e che in concreto appaiono poco efficaci. Si prevede, infatti, che l’organo rappresentativo di tutti i comuni aggregati appartenenti allo stesso ATO è l’Assemblea d’Ambito, composta dai Sindaci o loro delegati. I membri dell’Assemblea eleggono al loro interno un presidente e un vicepresidente, che hanno il compito di convocare e presiedere l’assemblea, nonché un Comitato di indirizzo e coordinamento formato da cinque componenti, che costituisce l'organo esecutivo dell’assemblea, e svolge le funzioni disciplinate dalla convenzione di aggregazione.

Gli interventi di modifica devono intervenire sui meccanismi di funzionamento degli ATO, troppo farraginosi, a partire dalla convenzione di aggregazione (art. 7), fino al funzionamento dell’assemblea d’ambito (artt. 8 e 9), al fine di:

a) individuare forme di cooperazione tra enti locali che siano al tempo stesso efficaci e rispettose della loro autonomia, e che mettano tali enti in grado si esercitare effettivamente le funzioni attribuite;

b) evitare che i Comuni, enti rappresentativi delle comunità di riferimento, siano posti nella legge in posizione assolutamente marginale, in contrasto con gli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione;

c) porre maggiore attenzione al dato della partecipazione delle comunità di cittadini alla “governance” regionale del servizio, attraverso la previsione, ad esempio, di un organo consultivo, propositivo e di controllo, oltre che della necessaria previsione di un bilancio partecipativo.

Infine, e non per ultimo, si ritiene, nella situazione data, necessario promuovere (anche proponendolo all’U.E.) un “Piano di investimenti straordinari per la manutenzione e/o gli investimenti per le strutture del sistema idrico integrato”, per far si che le strutture siano adeguate agli standard europei, con il fine di diminuire gli sprechi, i costi inadeguati, migliorare la qualità e l’efficienza del servizio, oltre che di diminuire il peso delle tariffe sulle tasche dei cittadini.

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